MONCALIERI – Da lunedì 22 gennaio 2018 la carta d’identità diventa elettronica.

Da lunedì 22 gennaio 2018 la carta d’identità diventa elettronica.

Stop al rilascio del documento cartaceo: le nuove tessere arriveranno direttamente a casa.

Più facile viaggiare e accedere ai servizi legati all’identità digitale.

Da lunedì 22 gennaio l’Ufficio Anagrafe Centrale del Comune di Moncalieri di via Principessa Clotilde 10 rilascerà la carta d’identità solo in formato elettronico.

Cambia così l’iter di acquisizione per i cittadini: nello specifico l’Anagrafe provvederà ad imputare i dati necessari per la carta, ma non rilascerà alcun documento, perché il sistema diventa nazionale e le informazioni saranno inviate a Roma, al Poligrafico dello Stato, che provvederà a stampare la nuova carta; la tessera, infatti, arriverà via posta direttamente al domicilio del cittadino dopo sei giorni circa; Il costo della carta è di 22,21 euro e la durata è sempre 10 anni.

Rispetto alla vecchia tessera cartacea, la nuova contiene anche il codice fiscale, che compare anche come codice a barre sul retro, ha un numero nazionale unico composto da lettere e numeri e prevede anche l’acquisizione delle impronte digitali.

Inoltre, la carta consentirà il riconoscimento digitale dell’identità all’estero e l’accesso facilitato al rilascio dell’identità digitale, la cosiddetta Spid.

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA.

Per il rilascio della carta d’identità elettronica, sarà necessario prenotarsi attraverso una specifica agenda (vai al servizio di prenotazione) o telefonando al n. 011/6401279 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30).

Il cittadino dovrà PRESENTARSI all’appuntamento (esclusivamente presso l’Anagrafe Centralemunito di :

  • una fototessera recente
  • ricevuta che attesti il pagamento (22,21 €)  da effettuare presso la Tesoreria del Comune (Unicredit Banca, Piazza Vittorio Emanuele II 5, Moncalieri – orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30  14.40-16.10) con causale “RILASCIO CIE
  • documento scaduto oppure denuncia di smarrimento o di furto accompagnata da un altro documento valido
  • codice fiscale

La nuova carta elettronica consentirà anche di esprimere, al momento della richiesta di emissione, il consenso alla donazione degli organi. Questa informazione, potrà essere modificata in qualsiasi momento rivolgendosi all’ASL.

Carta d’identità elettronica per minori

Con le stesse modalità di cui sopra, verrà rilasciata la CIE anche ai minori con le avvertenze di seguito riportate:

  • la presenza del minore all’appuntamento;
  • presenza di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci con documento di riconoscimento valido riportante la firma del titolare, per il rilascio della carta al minore valida per l’estero, entrambi firmano l’assenso all’espatrio. 
  • un solo genitore o chi ne fa le veci e l’assenso del genitore non presente o di chi ne fa le veci, per il rilascio della carta al minore valida per l’estero, presentando, compilata, la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n.649/1974. Il Comune potrà anche acquisire il suddetto assenso, trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art. 38,c.3 del D.P.R. n.445/2000.

Avviso

I moduli compilati non correttamente e non corredati di copia del documento non saranno accettati e non sarà rilasciata la carta d’identità elettronica valida per l’espatrio.  E’ necessario un modulo per ogni figlio.

Con la presenza di un solo genitore, senza l’assenso all’espatrio del genitore non presente, la carta verrà rilasciata non valida per l’estero.

La carta d’identità elettronica dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.

Documentazione/modulistica:

Informazioni e scadenze

La CIE rilasciata ai minori di tre anni ha validità di 3 anni.
La CIE rilasciata fra i tre anni e i diciotto ha validità di 5 anni.

Dal 4 giugno 2014 entrano in vigore le nuove modalità di presentazione della dichiarazione di accompagnamento per cittadini italiani; la dichiarazione va fatta nel caso in cui un minore di quattordici anni viaggi fuori del Paese di residenza, non accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci.
La nuova disciplina intende garantire una maggiore tutela del minore.
La dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi; si possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori; i genitori o tutori del minore possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione; in entrambi i casi l’istanza va presentata alla questura o ai commissariati competenti.

Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto viene rilasciata l’attestazione.

Per approfondimenti è disponibile la pagina dedicata al passaporto per minori.

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